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IMU Terreni agricoli 2014 - Proroga versamento al 10 febbraio 2015

Il Consiglio dei Ministri del 12/12/2014 ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli e di rifinanziamento per spese urgenti. Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l’applicazione dell’esenzione dall’IMU, in attuazione di quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014. Inoltre il Decreto-Legge 4/2015 del 24.01.2015 ha stabilito che i soggetti obbligati al versamento dell’IMU Terreni per l’anno 2014 devono effettuarlo in un’unica rata entro il 10 febbraio 2015.
Data:
IMU Terreni agricoli 2014 - Proroga versamento al 10 febbraio 2015

Descrizione

Per l'anno 2014, l'aliquota da impiegare nel calcolo dell'IMU dovuta per i terreni è pari all'aliquota ordinaria: 7,60‰

 


L'imposta nel dettaglio valida per il 2015 e 2014

In seguito al Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24/01/2015 il DL n. 4 del 24/01/2015 che rivede l'IMU agricola per il 2015 con effetti anche sul 2014.

Il DL stabilisce che:

1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classifi cati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014.

4. Per l’anno 2014, non è, comunque, dovuta l’IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

5. I contribuenti versano l’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.

 

Consultando l'elenco ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789) è necessario porre attenzione alla colonna Comune Montano. I valori presonti possono essere:

T - Totalmente montano - i terreni sono tutti esenti

P - Parzialmente montano - sono esenti solo i terreni posseduti e condotti da CD o IAP e i terreni posseduti da CD o IAP e dati in fitto/comodato ad altri CD o IAP

NM - Non montano - i terreni non sono esenti e per tutti i terreni si versa l'IMU

E quindi a seconda di questo valore il Calcolo IMU applica l'imposta o l'esenzione a seconda. dei casi. Il Comune di Serralunga di Crea è classificato NM - Non Montano, quindi per tutti i terreni si versa l'IMU.


Moltiplicatori

Per i terreni agricoli il coefficiente di rivalutazione è del 25% e il moltiplicatore è 135. Il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*135; a questo imponibile si applica l'aliquota deliberata.

Per i terreni posseduti e condotti da CD e IAP dal 2014 il moltiplicatore è 75 (L. 147/2013 comma 707) e quindi, in generale, il calcolo dell'imponibile è: Reddito dominicale*1,25*75; nel caso dei terreni di CD e IAP intervengono agevolazioni sull'imponibile soggetto a imposta e criteri di calcolo dell'imponibile che possono cambiare in base a percentuale di possesso e percentuale di utilizzo come più sotto riportato.

Se il terreno è di un CD o IAP e viene dato in fitto a terzi, il terreno non beneficia delle agevolazioni riservate ai CD/IAP e il moltiplicatore da utilizzare è 135.

Per chi volesse approfondire alcuni aspetti relativi ai terreni cosidetti "incolti" (terreni non utilizzati in attività agricola) può essere utile per brevità, oltre alla norma e quanto altro disponibile su altre fonti, questo documento dell'IFEL: Nota IFEL terreni incolti

 

 

Classificazione Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

In caso di non esenzione, per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali che abbiano l'iscrizione alla previdenza agricola, viene applicata una agevolazione sull'imponibile soggetto a tassazione (Comma 8 bis del DL 201/2011):

"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitata mente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;"

 

Quindi l'imposta si calcola secondo i seguenti scaglioni e percentuali:

  • esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
  • 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;
  • 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
  • 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;
  • 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.

L'imposta si calcola a partire dal valore imponibile dei terreni e in base a percentuale e periodo di possesso.

In merito alla determinazione dell'imposta è utile ricordare le indicazioni riportate nella Circolare 3/DF (7.2 Le agevolazioni applicabili ai terreni agricoli), di cui riportiamo uno stralcio a supporto del metodo applicato nel Calcolo IMU nel caso di terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti o IAP con requisito previdenza agricola:

"Si deve argomentare che, nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Da quanto argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile."

In merito a questi ultimi argomenti si vedano anche la Sentenza n. 22893/2010 (natura soggettiva dei terreni agricoli posseduti e condotti da CD o IAP) e la sentenza n. 18384/2004 (determinazione imponibile con riferimento non all'intero valore del terreno, ma limitatamente alla porzione di proprietà del contribuente).

La condizione di un terreno posseduto e condotto da più CD o IAP, si può gestire nel Calcolo IMU utilizzando il campo "Percentuale di utilizzo" dove deve essere riportata la percentuale di utilizzo del terreno in proporzione alla quota di possesso.


Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

24/02/2023




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